Legge 407/90 art. 8 comma 9 PDF Stampa E-mail
Fra le poche sentenze emesse in merito all'applicazione del diritto ad usufruire delle agevolazioni contributive previste dall'art. 8 comma 9 della legge 407/90 spicca, per chiarezza e concisione, quella emessa dal tribunale di Catania.
Il giudice etneo ha stabilito che i rapporti risolti prima delle assunzioni di personale aventi diritto alle agevolazioni de quo, nella specie, fine fase lavorativa, sospensione lavori a seguito di perizia di variante o per passaggio diretto e immediato ad altra impresa, non debbono essere considerati ai fini della riduzione del livello occupazionale poichè non sono dipesi da cause imputabili al datore di lavoro.
Gli accertamenti ispettivi avevano “meccanicisticamente” dedotto la non spettanza del diritto alle agevolazioni dalla circostanza che prima delle assunzioni in questione l'impresa aveva effettuato dei licenziamenti.” (Tribunale di Catania)
 
Rapporto di lavoro tra coniugi PDF Stampa E-mail
Il Tribunale di Agrigento ha annullato il rapporto di lavoro intercorrente tra una dipendente ed una società in nome collettivo a quote paritariamente divise tra due soci dalla data del matrimonio di uno di essi con la stessa lavoratrice.
La Corte di Appello di Palermo riformando la sentenza del giudice di prime cure ha stabilito che è onere dell'Inps dimostrare il comportamento delle parti in ordine al contenuto ed alle modalità di svolgimento del rapporto successivo alla data del matrimonio.
Si presume che se il contratto di lavoro fosse stato certificato, anche dopo la data del matrimonio, per confermarne le modalità di svolgimento del rapporto di lavoro, la società avrebbe evitato due gradi di giudizio (Trib. Ag. Sent. n. 135.08 - Corte di Appello Pa. Sent. n. 1905.10).
 
Differenti dichiarazioni rese dal lavoratore PDF Stampa E-mail
Il tribunale di Agrigento in data 8 aprile 2011 ha emesso una interessante sentenza a firma del giudice dott. Alfonso Pinto che verte sulla differenza tra rapporto di lavoro subordinato e rapporto di volontariato e sul disconoscimento del secondo a favore del primo.
Ma quella che colpisce di più e su cui ci si sofferma, prima di rimandare alla lettura per intero della sentenza, è la parte che riguarda le interviste rilasciate dalle lavoratici in sede amministrativa (in questo caso all'Ispettorato del Lavoro di Agrigento) e le dichiarazioni rese dalle stesse in sede giudiziaria. Tra le prime e le seconde vi è stato un particolare scostamento. L'interesse è stato attirato dal costante indirizzo del Tribunale agrigentino ancora ribadito nella sentenza secondo cui “non vi è motivo per cui dovrebbero privilegiarsi le dichiarazioni rese in udienza rispetto a quelle  sottoscritte davanti agli ispettori: in generale, si ritiene anzi che quest'ultime, rese senza preavviso, siano più genuine e sincere in quanto non “inquinate” dalla volontà di favorire il proprio datore di lavoro.”
Il Tribunale, inoltre, analizza il comportamento del lavoratore per sottolineare la scarsa attendibilità addotta nel giustificare il contenuto delle differenti dichiarazioni: “Il lavoratore avrebbe sottoscritto una dichiarazione che non rispecchiava la realtà di quello che aveva affermato all'ispettore, solo perché l'ispettore l'avrebbe frainteso o perché - come nella specie – si sarebbe creata confusione con l'arrivo degli ispettori.”
 
 
Avremo tante ULA ....... PDF Stampa E-mail

Commento a “Aiuti all'occupazione Regione Sicilia”

Particolare attenzione deve essere posta alla locuzione “incremento netto” riferita al numero dei lavoratori dipendenti occupati in azienda rispetto alla media dell'anno precedente con riguardo sia ai lavoratori normali che ai lavoratori svantaggiati, molto svantaggiati e disabili.

A tale scopo deve essere tenuto in debita considerazione quanto previsto dalla Corte di Giustizia U.E. con sentenza 2 aprile 2009, C- 415/2007 la quale precisa che “per quanto attiene alla verifica della sussistenza di un aumento del numero di posti di lavoro si deve porre a raffronto il numero medio di ULA dell'anno precedente all'assunzione con il numero medio di ULA dell'anno successivo all'assunzione”.

La Corte ha rilevato che “il metodo di calcolo dell'incremento del numero dei posti di lavoro o dei dipendenti non può che fondarsi sul raffronto di dati omogenei che consentono di misurare lo sforzo prodotto nel tempo dall'impresa beneficiaria dell'aiuto per creare posti di lavoro. Diversamente, un metodo per cui porre a raffronto il numero medio di ULA dell'anno precedente all'assunzione con il dato puntuale del numero di dipendenti dell'impresa nel giorno dell'assunzione fornirebbe, al riguardo, un risultato più aleatorio, in quanto più soggetto a fluttuazioni temporanee e, conseguentemente, meno rappresentativo della situazione reale dell'impresa sul piano dell'occupazione”.

“Ciò non è peraltro” continua la Corte “discriminatorio nei confronti delle imprese la cui attività sia stagionale, in quanto il lavoro stagionale è parimenti incluso, quale frazione di ULA, nel secondo termine di raffronto operato per verificare la sussistenza della condizione relativa alla creazione di posti di lavoro netti”

Tale sentenza è stata resa a seguito di rinvio pregiudiziale di interpretazione pertanto vincola sia il giudice a quo che gli altri giudici e le amministrazioni nazionali alla immediata applicazione della norma secondo l'interpretazione indicata dalla Corte.

Non è vano aggiungere, per le stesse motivazioni, che dal numero dei dipendenti in forza all'azienda nei 365 giorni precedenti l'assunzione debbono essere estrapolati coloro i quali sono stati a suo tempo assunti con un contratto di lavoro per il quale non potrebbero godere delle agevolazioni perché non aventi diritto, come gli apprendisti, i lavoratori con contratto di inserimento ecc.

Avremo dunque tante ULA quante sono le assunzione fatte nel periodo considerato. Tale criterio di calcolo è più oneroso dal punto di vista della pratica attuazione ma è più logico, più equo e più aderente alla realtà tanto da far ricomprendere fra le aziende beneficiarie anche quelle con maggioranza di manodopera assunta a tempo determinato.

 

 
Aiuti all'occupazione Regione Sicilia PDF Stampa E-mail

L'Agenzia Regionale per l'Impiego della Sicilia ha predisposto un piano organico di risposte nel riepilogo dei chiarimenti del 14 febbraio 2011 in ordine ai diversi punti dell'Avviso n. 1 del 18 gennaio 2011, relativo alla concessione del contributo di cui al Titolo VI della L.R. n. 9/2009 e al Capo II della L.R. n. 11/2010. Troverai tutta la documentazione negli approfondimenti. >>>>>>

 
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