Avremo tante ULA ....... Stampa

Commento a “Aiuti all'occupazione Regione Sicilia”

Particolare attenzione deve essere posta alla locuzione “incremento netto” riferita al numero dei lavoratori dipendenti occupati in azienda rispetto alla media dell'anno precedente con riguardo sia ai lavoratori normali che ai lavoratori svantaggiati, molto svantaggiati e disabili.

A tale scopo deve essere tenuto in debita considerazione quanto previsto dalla Corte di Giustizia U.E. con sentenza 2 aprile 2009, C- 415/2007 la quale precisa che “per quanto attiene alla verifica della sussistenza di un aumento del numero di posti di lavoro si deve porre a raffronto il numero medio di ULA dell'anno precedente all'assunzione con il numero medio di ULA dell'anno successivo all'assunzione”.

La Corte ha rilevato che “il metodo di calcolo dell'incremento del numero dei posti di lavoro o dei dipendenti non può che fondarsi sul raffronto di dati omogenei che consentono di misurare lo sforzo prodotto nel tempo dall'impresa beneficiaria dell'aiuto per creare posti di lavoro. Diversamente, un metodo per cui porre a raffronto il numero medio di ULA dell'anno precedente all'assunzione con il dato puntuale del numero di dipendenti dell'impresa nel giorno dell'assunzione fornirebbe, al riguardo, un risultato più aleatorio, in quanto più soggetto a fluttuazioni temporanee e, conseguentemente, meno rappresentativo della situazione reale dell'impresa sul piano dell'occupazione”.

“Ciò non è peraltro” continua la Corte “discriminatorio nei confronti delle imprese la cui attività sia stagionale, in quanto il lavoro stagionale è parimenti incluso, quale frazione di ULA, nel secondo termine di raffronto operato per verificare la sussistenza della condizione relativa alla creazione di posti di lavoro netti”

Tale sentenza è stata resa a seguito di rinvio pregiudiziale di interpretazione pertanto vincola sia il giudice a quo che gli altri giudici e le amministrazioni nazionali alla immediata applicazione della norma secondo l'interpretazione indicata dalla Corte.

Non è vano aggiungere, per le stesse motivazioni, che dal numero dei dipendenti in forza all'azienda nei 365 giorni precedenti l'assunzione debbono essere estrapolati coloro i quali sono stati a suo tempo assunti con un contratto di lavoro per il quale non potrebbero godere delle agevolazioni perché non aventi diritto, come gli apprendisti, i lavoratori con contratto di inserimento ecc.

Avremo dunque tante ULA quante sono le assunzione fatte nel periodo considerato. Tale criterio di calcolo è più oneroso dal punto di vista della pratica attuazione ma è più logico, più equo e più aderente alla realtà tanto da far ricomprendere fra le aziende beneficiarie anche quelle con maggioranza di manodopera assunta a tempo determinato.