Tanto rumore per nulla Stampa

"L'applicazione della maxi sanzione nell'ipotesi in cui manca la comunicazione di cui all'art. 23 del d.p.r. n. 1124/1965 per le figure di cui all'art. 4 comma 6 e 7, dello stesso decreto (coniuge, figli, parente, affini, affiliati, e affidati del datore di lavoro che prestino con o senza retribuzione alle di lui dipendenze opera manuale ed anche non manuale; soci delle cooperative ed ogni altro tipo di società, anche di fatto, comunque denominata costituita od esercitata, i quali prestino opera manuale, oppure non manuale - circ. 38.2010); deve intendersi limitata alla eventualità che gli ispettori dimostrino, senza automatismi, che nonostante le apparenze il rapporto di lavoro si è concretamente sviluppato con tutte le caratteristiche del lavoro subordinato ed in questo senso vanno intese anche le istruzioni ministeriali."  Alessandro Millo.