Legge 407/90 art. 8 comma 9 PDF Stampa E-mail
Fra le poche sentenze emesse in merito all'applicazione del diritto ad usufruire delle agevolazioni contributive previste dall'art. 8 comma 9 della legge 407/90 spicca, per chiarezza e concisione, quella emessa dal tribunale di Catania.
Il giudice etneo ha stabilito che i rapporti risolti prima delle assunzioni di personale aventi diritto alle agevolazioni de quo, nella specie, fine fase lavorativa, sospensione lavori a seguito di perizia di variante o per passaggio diretto e immediato ad altra impresa, non debbono essere considerati ai fini della riduzione del livello occupazionale poichè non sono dipesi da cause imputabili al datore di lavoro.
Gli accertamenti ispettivi avevano “meccanicisticamente” dedotto la non spettanza del diritto alle agevolazioni dalla circostanza che prima delle assunzioni in questione l'impresa aveva effettuato dei licenziamenti.” (Tribunale di Catania)