Tanto rumore per nulla PDF Stampa E-mail

"L'applicazione della maxi sanzione nell'ipotesi in cui manca la comunicazione di cui all'art. 23 del d.p.r. n. 1124/1965 per le figure di cui all'art. 4 comma 6 e 7, dello stesso decreto (coniuge, figli, parente, affini, affiliati, e affidati del datore di lavoro che prestino con o senza retribuzione alle di lui dipendenze opera manuale ed anche non manuale; soci delle cooperative ed ogni altro tipo di società, anche di fatto, comunque denominata costituita od esercitata, i quali prestino opera manuale, oppure non manuale - circ. 38.2010); deve intendersi limitata alla eventualità che gli ispettori dimostrino, senza automatismi, che nonostante le apparenze il rapporto di lavoro si è concretamente sviluppato con tutte le caratteristiche del lavoro subordinato ed in questo senso vanno intese anche le istruzioni ministeriali."  Alessandro Millo.

 
La Certificazione dopo il Collegato Lavoro PDF Stampa E-mail

"Con la nuova formulazione dell'art. 75 del D.lgs. 276/2003 il fine della certificazione diventa il ridurre il contenzioso in materia di lavoro  e non più solo in materia di qualificazione del rapporto di lavoro .  Adesso potrebbe essere certificabile un trasferimento o un cambio di mansioni o tante altre causali in materia di lavoro e questo avrebbe sicuramente un maggiore effetto deflattivo del contenzioso ed assicurerebbe una diffusione maggiore dell'istituto. D'altra parte, in caso contrario, non si capirebbe la modifica del dettato letterale"  Rossella Schiavone  

Luigi de Angelis scrive di modesta vigoria della certificazione che resta tale anche dopo il collegato lavoro e rimanda a quello che è stato definito effetto stand by  da parte di Luca Nogler. Ma è proprio così?

 

 

 
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